Per praticare la pesca nelle acque svizzere è richiesta una regolare licenza (eccezione: libero esercizio della pesca, si veda oltre). Le disposizioni variano da un cantone all'altro e in parte da un bacino/corso d'acqua all'altro. Per maggiori informazioni consultare i servizi cantonali specializzati o il riepilogo offerto da Petri-Heil.
Un'eccezione all'obbligo di licenza è costituito dal diritto di libero esercizio della pesca dalla riva. Tipici luoghi in cui vige il diritto di libero esercizio della pesca sono i grandi laghi delle Prealpi e del Mittelland. I servizi cantonali specializzati sono in grado di indicare le acque in cui si può praticare la pesca senza licenza e le norme da rispettare in materia di attrezzatura da pesca. Generalmente è consentita la pesca con una canna manovrata a mano con o senza galleggiante e dotata di un amo semplice; l'utilizzo di esche artificiali o esche vive o morte è vietato.
Obbligo di formazione a partire dal 1.1.2009
Dal 1° gennaio 2009 entrerà in vigore l'obbligo di
formazione per tutti i pescatori intenzionati ad acquisire una licenza di pesca in acque svizzere che d'ora in poi dovranno dimostrare di essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di pesca e di protezione degli animali. Di seguito si riportano le diverse modalità previste per acquisire queste conoscenze.
Licenze di breve durata
Chi desidera acquisire una licenza di breve durata (validità inferiore ad 1 mese), riceve un opuscolo informativo che illustra i principali aspetti della protezione dei pesci e degli animali correlati alla pesca con la canna. Queste informazioni fungono da attestato specialistico.
Licenze con durata pari o superiore ad 1 mese
Chi intende acquisire una licenza con una durata pari o superiore ad 1 mese deve frequentare un corso per l'acquisizione delle conoscenze richieste. Per maggiori informazioni consultare i
servizi specializzati.
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